Titolo I

Art. 6

In vigore dal 8 dic 1987
1. Dopo l' è inserito il seguente articolo: " (Livelli di negoziazione decentrata). - 1. La negoziazione decentrata può articolarsi a livello nazionale per ogni singola amministrazione o branca di essa, e, per aree territorialmente delimitate, per uffici, istituti o servizi di particolare rilevanza o stabilimenti di notevole complessità non riconducibili a circoscrizione territoriale, purchè diretti da funzionari con qualifica dirigenziale, in relazione alle materie di negoziazione individuate nel presente decreto".
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-09-17;494#art-6

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