Titolo II

Art. 17

In vigore dal 24 giu 1988
1. Nell' sono inseriti, tra i commi 6 e 9, i seguenti: "7. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sarà costituita, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una commissione mista con rappresentanza di parte pubblica e sindacale per la definizione di un regolamento organico tipo - che non potrà prevedere più di due posizioni dirigenziali - individuando anche eventuali specifici profili professionali od aggregazione di profili in relazione all'organizzazione del lavoro nelle peculiari realtà degli enti di cui al presente articolo. I lavori della commissione dovranno concludersi entro tre mesi dal suo insediamento. 8. Gli enti provvederanno ad adottare il nuovo regolamento recependo le proposizioni della commissione e sottoponendolo alla prescritta approvazione, nonché a quella del Dipartimento della funzione pubblica qualora preveda un ordinamento dei servizi che comporti posizioni dirigenziali sovraordinate alle qualifiche di cui alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 267, e/o variazioni delle dotazioni organiche".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-09-17;494#art-17

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