Titolo II
Art. 22
In vigore dal 8 dic 1987
1. Dopo l' è inserito il seguente articolo:
" (Conglobamento delle quote dell'indennità integrativa speciale). - 1. Con decorrenza dal 30 giugno 1988 viene conglobata nello stipendio iniziale del livello in godimento alla stessa data una quota di indennità integrativa speciale pari a L. 1.081.000 annue lorde.
2. Con la medesima decorrenza la misura dell'indennità integrativa speciale spettante al personale in servizio è ridotta di L. 1.081.000 annue lorde.
3. Il conglobamento di cui al comma 1 non opera agli effetti della determinazione del trattamento pensionistico, diretto, indiretto o di riversibilità, dei dipendenti iscritti ai fondi integrativi di previdenza di cui all' della legge 20 marzo 1975, n. 70, salva la revisione dell'attuale disciplina dei trattamenti medesimi.
4. Per il personale iscritto ai fondi sostitutivi ed esonerativi, cessato nel periodo di vigenza contrattuale, si applicano, ai fini pensionistici, le norme ed i criteri previsti per il personale iscritto dipendente dalle altre amministrazioni pubbliche. Parimenti si procederà per il conglobamento di una quota dell'indennità integrativa speciale".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-09-17;494#art-22