Titolo II
Art. 23
In vigore dal 8 dic 1987
1. Dopo l' è inserito il seguente articolo:
" (Rivalutazione compensi per lavoro straordinario nell'anno 1976). - 1. I compensi per le prestazioni di lavoro straordinario eseguite nel primo semestre 1976 vanno riliquidati d'ufficio in applicazione della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Gabinetto, del 26 novembre 1986, n. UIC/5314/27720/02, comprendendovi automaticamente gli interessi corrispettivi e la rivalutazione monetaria".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-09-17;494#art-23