Titolo III

Art. 34

In vigore dal 8 dic 1987
1. Il testo dell' è il seguente: "Contingente della prima qualifica dirigenziale per le regioni. - 1. Per le regioni i posti della prima qualifica dirigenziale non possono superare di tre volte quelli previsti per l'organico della seconda qualifica dirigenziale nell'accordo 1983-85. 2. Qualora il numero dei dirigenti di prima qualifica attualmente in servizio superi l'aliquota prevista dal comma 1 verranno istituiti corrispondenti posizioni in soprannumero ad esaurimento".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-09-17;494#art-34

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