Titolo III
Art. 30
In vigore dal 8 dic 1987
1. Tra i commi 2 e 4 dell'art. 26 è inserito il seguente:
"3. Negli enti di massima dimensione la contrattazione sub aziendale si attua con le rappresentanze istituzionali decentrate degli enti stessi".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-09-17;494#art-30