Titolo III

Art. 36

In vigore dal 8 dic 1987
1. Il testo del comma 1 dell' è il seguente: "1. Nelle camere di commercio vengono istituiti posti di ruolo nella prima e seconda qualifica dirigenziale, con i criteri e le modalità seguenti: a) la seconda qualifica dirigenziale è consentita negli enti presso i quali risultino iscritte o annotate nel relativo registro almeno 65.000 ditte operanti e la corrispondente provincia e/o comune capoluogo preveda tale seconda qualifica; b) il contingente organico iniziale della prima qualifica dirigenziale è pari al numero dei posti dell'attuale qualifica ottava-bis, che viene soppressa; c) i contingenti organici delle qualifiche dirigenziali saranno stabiliti in sede di ristrutturazione dei servizi e di determinazione delle strutture apicali di ogni singolo ente, previa contrattazione con le organizzazioni sindacali".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-09-17;494#art-36

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