Accordo collettivo nazionale per la discicplina dei rappporti con i biologi ambulatoriali

Art. 7

Doveri e compiti del professionista

In vigore dal 22 nov 1987
Il professionista incaricato deve: a) attenersi alle disposizioni che l'U.S.L. emana per il buon funzionamento dei presidi e il perseguimento dei fini istituzionali; b) attenersi alle disposizioni contenute nel presente accordo; c) redigere e trasmettere all'U.S.L. competente e all'assessorato regionale alla sanità, entro il 15 febbraio di ciascun anno, il foglio notizie di cui all'allegato A; d) osservare l'orario di attività indicato nella lettera di incarico. A tal fine l'U.S.L. provvede al controllo dell'osservanza dell'orario mediante procedure di piena obiettività e di facile applicabilità che consentano di conoscere l'ora di entrata e di uscita dal servizio del professionista. A seguito dell'inosservanza dell'orario sono in ogni caso effettuate trattenute mensili sulle competenze del professionista inadempiente. Poiché l'inosservanza dell'orario è fonte di disservizio, ripetute e non occasionali infrazioni in materia sono contestate per iscritto e in caso di recidiva o persistenza, il professionista viene deferito alla commissione di cui all' per i conseguenti provvedimenti disciplinari. Il mancato invio del foglio notizie ed infedeli dichiarazioni costituiscono motivo di deferimento alla commissione, di cui all', per i provvedimenti di competenza. Il professionista nell'erogazione delle prestazioni di sua competenza ai sensi dell' deve: a) compilare e sottoscrivere il risultato delle analisi effettuate utilizzando il modulario fornito dalla U.S.L.; b) fornire al responsabile della struttura operativa, cui è assegnato, ogni dato utile a qualificare sul piano della affidabilità le analisi di competenza; c) usare le attrezzature fornite dall'U.S.L., comunicando al responsabile della struttura operativa di appartenenza le eventuali avarie; d) partecipare alle attività di rilevazione epidemiologica per la preparazione, lo studio e la programmazione di indagini statistiche.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-09-17;457#art-acn-7

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