Accordo collettivo nazionale per la discicplina dei rappporti con i biologi ambulatoriali

Art. 9

Riduzione di orario - Revoca dell'incarico per soppressione del servizio

In vigore dal 22 nov 1987
L'U.S.L. può disporre la riduzione dell'orario di attività del professionista o la revoca dell'incarico, per soppressione del servizio in caso di persistente contrazione della domanda di prestazioni, documentata attraverso le statistiche rilevate nell'arco dell'anno precedente. Il provvedimento di riduzione di orario o di revoca dell'incarico ai sensi del comma precedente viene adottato, con effetto dal sedicesimo giorno successivo alla comunicazione, nei confronti del professionista che nell'ambito dell'U.S.L. vanti la minore anzianità di servizio. Contro il provvedimento è ammessa opposizione al comitato di gestione dell'U.S.L. entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione scritta. Sull'opposizione, che ha effetto sospensivo, il comitato di gestione decide entro trenta giorni, previa audizione dell'interessato. Prima di far luogo all'adozione del provvedimento ai sensi del presente articolo, l'U.S.L. valuta se esistono possibilità di piena o anche parziale utilizzazione del professionista attraverso il ricorso alle procedure di mobilità di cui all'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-09-17;457#art-acn-9

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