Accordo collettivo nazionale per la discicplina dei rappporti con i biologi ambulatoriali

Art. 12

Aggiornamento professionale obbligatorio

In vigore dal 22 nov 1987
La regione annualmente, d'intesa con il rappresentante regionale dell'Ordine dei biologi e con i sindacati firmatari, emana norme generali sui temi prioritari per la formazione permanente obbligatoria dei professionisti. Stabilite, a livello regionale, le linee di coordinamento e di indirizzo, la programmazione complessiva dei corsi, dei metodi, della strutturazione temporale degli stessi e quella economico-gestionale, le UU.SS.LL. provvedono alla attuazione dei corsi medesimi. Gli oneri per tali corsi sono a carico del Servizio sanitario nazionale. In caso di svolgimento coincidente con i turni di servizio, i partecipanti hanno diritto ad un corrispondente permesso retribuito con onere a carico delle UU.SS.LL.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-09-17;457#art-acn-12

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