Accordo collettivo nazionale per la discicplina dei rappporti con i biologi ambulatoriali
Art. 12
Aggiornamento professionale obbligatorio
In vigore dal 22 nov 1987
La regione annualmente, d'intesa con il rappresentante regionale dell'Ordine dei biologi e con i sindacati firmatari, emana norme generali sui temi prioritari per la formazione permanente obbligatoria dei professionisti.
Stabilite, a livello regionale, le linee di coordinamento e di indirizzo, la programmazione complessiva dei corsi, dei metodi, della strutturazione temporale degli stessi e quella economico-gestionale, le UU.SS.LL. provvedono alla attuazione dei corsi medesimi.
Gli oneri per tali corsi sono a carico del Servizio sanitario nazionale.
In caso di svolgimento coincidente con i turni di servizio, i partecipanti hanno diritto ad un corrispondente permesso retribuito con onere a carico delle UU.SS.LL.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-09-17;457#art-acn-12