Accordo collettivo nazionale per la discicplina dei rappporti con i biologi ambulatoriali

Art. 16

Trattamento economico

In vigore dal 22 nov 1987
Ai biologi incaricati ai sensi del presente accordo spettano i seguenti compensi per ogni ora di attività effettivamente svolta: I) onorario professionale orario di base: L. 11.900 a decorrere dal 1 gennaio 1986; L. 12.900 a decorrere dal 1 gennaio 1987; L. 16.000 a decorrere dal 1 gennaio 1988. A decorrere dal 1 gennaio 1986 i compensi anzidetti sono incrementati, al compimento di ogni quadriennio di anzianità di laurea, di L. 480. L'attribuzione degli incrementi in questione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del quadriennio di anzianità di laurea; II) al biologo incaricato, il quale svolga esclusivamente l'attività di cui all' del presente accordo e non abbia altro tipo di rapporto di dipendenza o convenzionale con il Servizio sanitario nazionale o con altre istituzioni pubbliche o private, spetta una indennità oraria di piena disponibilità nelle seguenti misure: L. 500 a decorrere dal 1 gennaio 1986; L. 1.250 a decorrere dal 1 gennaio 1987; L. 2.500 a decorrere dal 1 gennaio 1988. A decorrere dal 1 gennaio 1986 l'indennità di piena disponibilità è incrementata di L. 250 per ogni quadriennio di anzianità di laurea. L'attribuzione dell'incremento in questione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del quadriennio di anzianità di laurea; III) ai biologi incaricati sono attribuite quote mensili di caro-vita determinate in linea con i criteri di cui alla legge n. 38 del 26 febbraio 1986 e all' del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, con le seguenti specificazioni: a) l'adeguamento delle quote di caro-vita avviene con cadenza semestrale, con riferimento alla variazione dell'indice sindacale registrato nel semestre precedente; b) il primo semestre di attuazione decorre dal mese di novembre 1985 e termina il mese di aprile 1986; pertanto la prima attribuzione decorre dal 1 maggio 1986; c) il compenso tabellare che, sommato alle quote di caro-vita spettanti nel semestre precedente, costituisce la base di calcolo per l'applicazione dei criteri di cui alla legge n. 38 del 1986 e al decreto del Presidente della Repubblica n. 13 del 1986, è rappresentato dall'onorario professionale orario iniziale nelle misure stabilite dal punto I) del presente articolo, moltiplicato per il numero delle ore d'incarico del singolo professionista in ciascun mese, con il tetto massimo di 156 ore mensili. Le quote di cui al presente punto III) non spettano a coloro che comunque e a qualsiasi titolo usufruiscono di meccanismi automatici di adeguamento dei compensi al costo della vita, salvo quanto previsto al secondo comma. Le quote di caro-vita spettano ai pensionati che, in quanto tali, non fruiscono dell'indennità integrativa speciale. Nell'ipotesi che il professionista svolga contemporaneamente la propria attività ai sensi del presente accordo per conto di più UU.SS.LL., l'onere delle quote di carovita viene ripartito, nel rispetto dei limiti di cui alla lettera c) del punto III), proporzionalmente tra le UU.SS.LL. interessate in ragione del numero delle ore di incarico che il professionista effettua per ciascuna di esse, secondo le indicazioni all'uopo fornite dall'assessorato regionale alla sanità. I compensi di cui al terzo comma sono corrisposti entro la fine del mese di competenza. Ai soli fini della correttezza del pagamento dei compensi ai biologi si applicano le disposizioni previste per il personale dipendente dalle UU.SS.LL. È vietata la stipula di accordi a carattere locale, che prevedono erogazioni economiche aggiuntive o integrazioni normative al presente accordo. Sui compensi di cui al punto 1), del primo comma, le UU.SS.LL. trattengono mensilmente una somma pari all'11,90 per cento (undici e novanta%) che versano con cadenza trimestrale all'Ordine nazionale dei biologi. L'Ordine, a sua volta, provvederà a trasferire le somme anzidette alla società di assicurazione con la quale i sindacati firmatari del presente accordo avranno provveduto a stipulare apposita polizza di assicurazione sulla vita in favore, nominativamente, di tutti i biologi incaricati. Il biologo che non intenda essere assoggettato alla trattenuta di cui al settimo comma può in ogni momento farne formale richiesta alla U.S.L. competente dandone contestuale comunicazione alla compagnia assicuratrice. La trattenuta in questione sarà effettuata a decorrere dal mese di gennaio 1988.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-09-17;457#art-acn-16

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