Accordo collettivo nazionale per la discicplina dei rappporti con i biologi ambulatoriali

Art. 18

Rimborso spese di accesso

In vigore dal 22 nov 1987
Per incarichi svolti in comune diverso da quello di residenza, purchè entrambi siano compresi nella stessa provincia, viene corrisposto, per ogni accesso, un rimborso spese per chilometro in misura uguale a quella prevista per il personale dipendente. Il rimborso non compete nell'ipotesi che il professionista abbia un recapito professionale nel comune sede di presidio presso il quale svolge l'incarico. Nel caso di soppressione di tale recapito, il rimborso è ripristinato dopo tre mesi dalla comunicazione dell'intervenuta soppressione all'U.S.L. La misura del rimborso spese sarà proporzionalmente ridotta nel caso in cui l'interessato trasferisca la residenza in comune più vicino a quello sede del presidio. Rimarrà invece invariata qualora il professionista trasferisca la propria residenza in comune sito a uguale o maggiore distanza da quello sede del posto di lavoro.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-09-17;457#art-acn-18

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo