Accordo collettivo nazionale per la discicplina dei rappporti con i biologi ambulatoriali
Art. 1
Campo di applicazione
In vigore dal 22 nov 1987
Il presente accordo regola, in conformità all'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il rapporto di lavoro libero-professionale che si instaura nell'ambito del Servizio sanitario nazionale tra le UU.SS.LL. e i biologi - di seguito denominati "professionisti" - ai quali siano conferiti incarichi per l'esecuzione a livello ambulatoriale delle prestazioni professionali proprie della categoria ( legge n. 396/67; decreto ministeriale 27 marzo 1976, e successive modificazioni e integrazioni), anche ai fini della promozione e della salvaguardia della salubrità e dell'igiene dell'ambiente naturale di vita e di lavoro per la prevenzione delle malattie e degli infortuni, nonché ai fini dell'igiene degli alimenti, delle bevande, dei prodotti e avanzi di origine animale che attengono alla salute dell'uomo.
Il rapporto con il Servizio sanitario nazionale è da intendersi unico a tutti gli effetti anche se il professionista svolge la propria attività per conto di più UU.SS.LL.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-09-17;457#art-acn-1