Accordo collettivo nazionale per la discicplina dei rappporti con i biologi ambulatoriali

Art. 3

Formazione delle graduatorie

In vigore dal 22 nov 1987
L'assessorato regionale alla sanità sentito il rappresentante regionale dell'ordine professionale, provvede entro il 31 maggio alla formazione di una graduatoria regionale per titoli, con validità annuale, da valutare secondo i criteri di cui all'allegato B. La graduatoria - che oltre a riportare il punteggio conseguito, deve indicare anche la provincia di residenza dei singoli professionisti - è pubblicata per la durata di trenta giorni mediante affissione in apposito albo presso la sede dell'assessorato, ed è comunicata al rappresentante dell'ordine professionale e ai responsabili regionali dei sindacati firmatari. Entro trenta giorni successivi all'ultimo giorno di pubblicazione gli interessati possono inoltrare, mediante raccomandata A.R., istanza di riesame della graduatoria all'assessore regionale alla sanità il quale vi provvede entro trenta giorni successivi alla scadenza del termine predetto. La graduatoria definitiva è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione entro il 31 ottobre; la pubblicazione costituisce notificazione ufficiale agli interessati e alle UU.SS.LL. La graduatoria ha effetto dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno successivo alla data di presentazione della domanda.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-09-17;457#art-acn-3

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