Accordo collettivo nazionale per la discicplina dei rappporti con i biologi ambulatoriali
Art. 8
Mobilità
In vigore dal 22 nov 1987
Per esigenze di carattere organizzativo e funzionale la U.S.L. può adottare provvedimenti di mobilità nell'ambito dello stesso comune, sentito il professionista interessato, nel rispetto dell'orario complessivo svolto e senza variazione delle modalità di accesso.
Se il provvedimento comporta mobilità da un comune all'altro della U.S.L., o variazioni nelle modalità di accesso, è ammessa opposizione al comitato di gestione della U.S.L., entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione.
L'opposizione ha effetto sospensivo e su di essa la U.S.L. deve
pronunciarsi entro trenta giorni.
La mancata accettazione della nuova località di servizio, individuata con le procedure di cui ai commi precedenti, comporta la decadenza dall'incarico.
Nel caso di non agibilità temporanea della struttura l'U.S.L. assicura l'impiego temporaneo del professionista in altra struttura idonea senza danno economico per l'interessato.
Al fine del migliore funzionamento del servizio può essere disposta, d'intesa tra le UU.SS.LL. competenti e in accordo con l'interessato, la concentrazione dell'orario di attività del professionista presso una sola U.S.L. o un solo posto di lavoro, prima di avviare le procedure per il conferimento degli incarichi disponibili stabilite dall'.
Il trasferimento del professionista da un presidio ad un altro della stessa U.S.L. può avvenire anche su domanda dell'interessato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-09-17;457#art-acn-8