Accordo collettivo nazionale per la discicplina dei rappporti con i biologi ambulatoriali
Art. 10
Cessazione e sospensione dell'incarico
In vigore dal 22 nov 1987
Salvo quanto disposto dall', l'incarico può cessare per rinuncia del professionista da comunicare a mezzo di raccomandata A.R. La cessazione ha effetto dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione della lettera di comunicazione.
Su specifica richiesta del professionista, l'U.S.L., valutate insindacabilmente le esigenze di servizio, può autorizzare la cessazione del rapporto con decorrenza anticipata a tutti gli effetti.
L'incarico è revocato con effetto immediato nei seguenti casi:
a) cancellazione o radiazione dall'albo professionale;
b) sopravvenuta, accertata e notificata incompatibilità ai sensi dell';
c) condanna passata in giudicato per qualsiasi delitto non colposo punito con la reclusione;
d) aver compiuto il sessantacinquesimo anno di età;
e) incapacità psico-fisica sopravvenuta, accertata da apposita commissione costituita da un medico designato dall'interessato e da un medico designato dalla U.S.L. e presieduta dal titolare, o suo delegato, della cattedra di medicina legale della facoltà di medicina della città capoluogo della regione o di regione limitrofa.
L'incarico ambulatoriale è sospeso nel caso di emissione di mandato o di ordine di cattura.
Nel caso previsto dal sesto comma la ripresa del servizio resta comunque subordinata al parere della commissione di cui all'.
L'incarico è sospeso in caso di sospensione dall'albo professionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-09-17;457#art-acn-10