Accordo collettivo nazionale per la discicplina dei rappporti con i biologi ambulatoriali
Art. 7
7 / 20Doveri e compiti del professionista
In vigore dal 22 nov 1987
Il professionista incaricato deve:
a) attenersi alle disposizioni che l'U.S.L. emana per il buon funzionamento dei presidi e il perseguimento dei fini istituzionali;
b) attenersi alle disposizioni contenute nel presente accordo;
c) redigere e trasmettere all'U.S.L. competente e all'assessorato regionale alla sanità, entro il 15 febbraio di ciascun anno, il foglio notizie di cui all'allegato A;
d) osservare l'orario di attività indicato nella lettera di incarico.
A tal fine l'U.S.L. provvede al controllo dell'osservanza dell'orario mediante procedure di piena obiettività e di facile applicabilità che consentano di conoscere l'ora di entrata e di uscita dal servizio del professionista.
A seguito dell'inosservanza dell'orario sono in ogni caso effettuate trattenute mensili sulle competenze del professionista inadempiente.
Poiché l'inosservanza dell'orario è fonte di disservizio, ripetute e non occasionali infrazioni in materia sono contestate per iscritto e in caso di recidiva o persistenza, il professionista viene deferito alla commissione di cui all' per i conseguenti provvedimenti disciplinari.
Il mancato invio del foglio notizie ed infedeli dichiarazioni costituiscono motivo di deferimento alla commissione, di cui all', per i provvedimenti di competenza.
Il professionista nell'erogazione delle prestazioni di sua competenza ai sensi dell' deve:
a) compilare e sottoscrivere il risultato delle analisi effettuate utilizzando il modulario fornito dalla U.S.L.;
b) fornire al responsabile della struttura operativa, cui è assegnato, ogni dato utile a qualificare sul piano della affidabilità le analisi di competenza;
c) usare le attrezzature fornite dall'U.S.L., comunicando al responsabile della struttura operativa di appartenenza le eventuali avarie;
d) partecipare alle attività di rilevazione epidemiologica per la preparazione, lo studio e la programmazione di indagini statistiche.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-09-17;457#art-acn-7