Capo VII
Art. 31
Trattamento di missione
In vigore dal 2 giu 1987
1. Al personale inviato in missione fuori sede l'Amministrazione deve anticipare, a richiesta dell'interessato, una somma pari al 75 per cento del trattamento complessivo previsto dalle vigenti disposizioni in materia.
2. Al medesimo personale è data facoltà di chiedere, dietro presentazione di regolari fatture o di ricevute fiscali integrate con nominativo del cliente, l'anticipo del rimborso, nel limite complessivo del 75 per cento, delle spese di albergo sostenute.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-04-10;209#art-31