Capo VIII

Art. 35

Orario di lavoro

In vigore dal 2 giu 1987
1. L'orario di lavoro giornaliero si articola, ordinariamente, in 6 ore continuative. 2. Qualora, però, particolari esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche ovvero l'esigenza di migliorare efficienza e produttività dei servizi lo richiedano, è possibile articolare diversamente il monte ore settimanale di servizio che può essere distribuito anche su 5 giornate lavorative. 3. L'articolazione dell'orario di lavoro può essere perseguita sia attraverso l'istituto della flessibilità dell'orario che la turnazione. Tali istituti possono anche coesistere al fine di rendere concreta la gestione flessibile e mirata dall'organizzazione dei servizi, della dinamica degli organici e dei carichi di Lavoro. 4. Ove necessario, qualora con le predette modalità di articolazione dell'orario non siano perseguibili le finalità connesse alla garanzia di funzionamento di tutte le attività scolastiche e della più proficua efficienza dei servizi amministrativi, tecnici ed ausiliari, è consentita la programmazione plurisettimanale dell'orario di lavoro, in coincidenza con i periodi di particolare intensità del servizio scolastico. 5. Il rispetto dell'orario di lavoro deve poter essere accertato anche mediante saltuari controlli di tipo automatico ed obiettivo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-04-10;209#art-35

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