Capo VIII

Art. 38

Mobilità professionale

In vigore dal 2 giu 1987
1. Annualmente, dopo l'effettuazione dei movimenti provinciali, nei limiti del 20% della disponibilità di posti nell'organico provinciale, è disposto, a domanda, il passaggio ad altri profili della stessa qualifica, su deliberazione del consiglio di amministrazione provinciale nei riguardi del personale che sia in possesso dei prescritti requisiti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-04-10;209#art-38

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