Capo VIII
Art. 38
Mobilità professionale
In vigore dal 2 giu 1987
1. Annualmente, dopo l'effettuazione dei movimenti provinciali, nei limiti del 20% della disponibilità di posti nell'organico provinciale, è disposto, a domanda, il passaggio ad altri profili della stessa qualifica, su deliberazione del consiglio di amministrazione provinciale nei riguardi del personale che sia in possesso dei prescritti requisiti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-04-10;209#art-38