Capo VIII

Art. 36

Orario flessibile

In vigore dal 2 giu 1987
1. In sede di accordo decentrato saranno individuati i criteri, i limiti e le procedure da adottare, in ambito provinciale, per l'assunzione dell'orario flessibile quale nuovo modello di organizzazione del lavoro. 2. L'orario flessibile, ordinariamente, consiste nel posticipare l'orario di inizio del lavoro ovvero nell'anticipare l'orario di uscita o nell'avvalersi di entrambe le facoltà. 3. Durante i periodi di interruzione delle attività didattiche e salvaguardando i periodi in cui siano previste attività programmate dagli organi collegiali, è possibile la chiusura della scuola nelle giornate prefestive, fermo restando il rispetto dell'orario settimanale d'obbligo del personale. 4. L'adozione della flessibilità dell'orario di lavoro presuppone una analisi delle caratteristiche dell'attività svolta dalle istituzioni scolastiche interessate, dei conseguenti servizi amministrativi, tecnici ed ausiliari, dei riflessi che una modifica dell'orario di servizio provoca o può provocare nei confronti dell'utenza, dei rapporti con altri uffici ed amministrazioni collegate alle stesse istituzioni scolastiche, nonché delle caratteristiche del territorio in cui la scuola è collegata. 5. All'adozione dell'orario di lavoro si giunge salvaguardando il ruolo e la competenza prevista dalla normativa vigente per gli organi collegiali delle scuole previo confronto con le organizzazioni sindacali eventualmente presenti nella istituzione scolastica. 6. Le ore di servizio pomeridiane prestate a completamento dell'orario dell'obbligo devono, di norma, essere programmate per almeno tre ore consecutive. 7. L'orario flessibile, in alcuni casi specifici, può riguardare tutto il personale di un medesimo profilo professionale; in altri, quando sia necessario intervenire soltanto su alcuni aspetti dell'organizzazione del lavoro, può essere attuato anche secondo criteri di avvicendamento all'interno del personale dello stesso profilo professionale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-04-10;209#art-36

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo