Capo VII
Art. 33
Conglobamento di quota dell'indennità integrativa speciale.
In vigore dal 8 dic 1987
(Conglobamento di quota dell'indennità integrativa
speciale).
1. Con decorrenza 30 giugno 1988 verrà conglobata nello stipendio iniziale del livello in godimento alla stessa data una quota di indennità integrativa speciale pari a L. 1.081.000 annue lorde.
2. Con la medesima decorrenza la misura dell'indennità integrativa speciale spettante al personale in servizio è ridotta di L. 1.081.000 annue lorde.
3. Nei confronti del personale cessato dal servizio con decorrenza successiva al 30 giugno 1988, la misura dell'indennità integrativa speciale, spettante ai sensi dell' della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, ai titolari di pensione diretta, è ridotta a cura della competente direzione provinciale del tesoro dell'importo lordo mensile di L. 72.067. Detto importo, nel caso in cui l'indennità integrativa speciale è sospesa o non spetta, è portata in detrazione dalla pensione dovuta all'interessato.
4. Ai titolari di pensione di reversibilità aventi causa del personale collocato in quiescenza successivamente al 30 giugno 1988, o deceduto in attività di servizio a decorrere dalla stessa data, la riduzione dell'importo lordo mensile di L. 72.067 va operata in proporzione dell'aliquota di riversibilità della pensione spettante, osservando le stesse modalità di cui al comma 3. Se la pensione di riversibilità è attribuita a più compartecipi, la predetta riduzione va effettuata in proporzione alla quota assegnata a ciascun compartecipe.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-04-10;209#art-33