Capo VIII

Art. 39

Mobilità per incompatibilità

In vigore dal 2 giu 1987
1. Il trasferimento d'ufficio per incompatibilità, ferma restando la normativa vigente, può essere disposto solo dopo la contestazione dei fatti determinativi delle incompatibilità da parte dell'organo competente a predisporre il trasferimento stesso. 2. Il dipendente che è proposto per il trasferimento d'ufficio ha diritto di prendere visione di tutti gli atti sui quali si basa il procedimento e di controdedurre e avanzare richieste suppletive di accertamento. 3. Le disposizioni che precedono si applicano a tutto il personale della scuola.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-04-10;209#art-39

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