Capo VIII
Art. 39
Mobilità per incompatibilità
In vigore dal 2 giu 1987
1. Il trasferimento d'ufficio per incompatibilità, ferma restando la normativa vigente, può essere disposto solo dopo la contestazione dei fatti determinativi delle incompatibilità da parte dell'organo competente a predisporre il trasferimento stesso.
2. Il dipendente che è proposto per il trasferimento d'ufficio ha diritto di prendere visione di tutti gli atti sui quali si basa il procedimento e di controdedurre e avanzare richieste suppletive di accertamento.
3. Le disposizioni che precedono si applicano a tutto il personale della scuola.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-04-10;209#art-39