Capo IX

Art. 44

Entrata in vigore

In vigore dal 2 giu 1987
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 10 aprile 1987 COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri GASPARI, Ministro per la funzione pubblica FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione GORIA, Ministro del tesoro ROMITA, Ministro del bilancio e della programmazione economica DE MICHELIS, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Visto, il Guardasigilli: ROGNONI Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1987 Atti di Governo, registro n. 65, foglio n. 32, con esclusione di: , comma 4; ; , commi 4 e 5; ; e , ai sensi della delibera n. 1773 della sezione del controllo Stato in data 26 maggio 1987.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-04-10;209#art-44

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