Capo IX
Art. 44
Entrata in vigore
In vigore dal 2 giu 1987
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 aprile 1987
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
GASPARI, Ministro per la funzione pubblica
FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione
GORIA, Ministro del tesoro
ROMITA, Ministro del bilancio e della
programmazione economica
DE MICHELIS, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1987
Atti di Governo, registro n. 65, foglio n. 32, con esclusione di:
, comma 4; ; , commi 4 e 5; ; e , ai sensi della delibera n. 1773 della sezione del controllo Stato in data 26 maggio 1987.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-04-10;209#art-44