Capo IV

Art. 16

Tempi di inizio e termine della negoziazione decentrata

In vigore dal 8 dic 1987
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro, salvi i casi in cui ritenga di dover presiedere la delegazione di parte pubblica, delega con atto formale il funzionario da preporre alla presidenza delle predette delegazioni. 2. Le trattative per la stipula degli accordi decentrati devono, in ogni caso, avviarsi entro tre giorni dalla richiesta di apertura ovvero dall'insorgenza di conflitto e devono comunque essere concluse entro il quindicesimo giorno dal loro inizio. 3. Qualora, entro il predetto termine, non fosse concluso l'accordo, il Ministro, di propria iniziativa o su richiesta della delegazione sindacale, può disporre con l'osservanza dei termini di cui al comma 2, che, per la negoziazione decentrata su materie attribuite dal presente decreto a livello territoriale inferiore a quello nazionale, la delegazione di parte pubblica sia integrata e presieduta da un funzionario con qualifica dirigenziale dell'amministrazione centrale o da un Sottosegretario di Stato se non intende presiederla personalmente. 4. Trascorso l'ulteriore termine di quindici giorni senza che si sia raggiunta una ipotesi di accordo, si farà ricorso all'intervento delle delegazioni trattanti di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, limitando la composizione della delegazione di parte pubblica al Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, ed al Ministro della pubblica istruzione. 5. All'intervento delle medesime delegazioni si farà ricorso nel caso in cui, nei termini di cui al comma 2, non fosse raggiunto l'accordo per le materie demandate alla contrattazione decentrata di livello nazionale e comunque per la negoziazione decentrata territoriale qualora la delegazione di parte pubblica sia presieduta dal Ministro o dal commissario del Governo.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-04-10;209#art-16

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