Capo IV

Art. 17

Procedure

In vigore dal 2 giu 1987
1. L'accordo va redatto per iscritto e deve essere sottoscritto dalla parte sindacale. 2. Le organizzazioni sindacali dissenzienti, o che non abbiano partecipato alla trattativa, possono esprimere le proprie osservazioni nel merito prima che l'accordo venga tradotto in provvedimento amministrativo e comunque entro il termine di quindici giorni dalla sua conclusione. 3. L'accordo è recepito con decreto del Ministro, oppure con altri atti a firma del competente dirigente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2. 4. Il decreto del Ministro è comunque necessario: a) quando l'accordo ha efficacia in tutto il territorio nazionale, o comunque investe tutti gli uffici dell'Amministrazione interessata; b) quando l'accordo ha efficacia per gli uffici periferici, non ricompresi nell'ambito di competenza territoriale di un unico organo amministrativo periferico; c) se le norme, introdotte dall'accordo, innovano altre norme previste da un precedente decreto ministeriale, a meno che il Ministro non abbia previsto esplicitamente tale possibilità nel provvedimento di delega relativo a quell'accordo decentrato. 5. Gli accordi decentrati, riguardanti una pluralità di uffici locali dello Stato aventi sede nella medesima regione, sono recepiti, con decreto del commissario di Governo e, ove necessario, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-04-10;209#art-17

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