Capo IV
Art. 15
Livelli di negoziazione decentrata
In vigore dal 2 giu 1987
1. La negoziazione decentrata può articolarsi a livello nazionale e, per aree territorialmente delimitate, per uffici, istituti o servizi di particolare rilevanza purchè diretti da funzionari con qualifica dirigenziale, in relazione alle materie di negoziazione individuate nell'accordo recepito dal presente decreto.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-04-10;209#art-15