Capo III

Art. 10

Aggiornamento e formazione in servizio del personale

In vigore dal 2 giu 1987
1. Il Ministro della pubblica istruzione, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto, definisce un programma pluriennale delle attività di aggiornamento e di formazione in servizio, comprese anche iniziative di formazione a distanza. In relazione a detto programma, saranno, con la stessa procedura, definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse finanziarie, tenendo conto sia delle esigenze per le attività di aggiornamento programmate dalle unità scolastiche, che costituiscono il riferimento primario per lo sviluppo delle attività di aggiornamento, sia di quelle relative all'attività degli I.R.R.S.A.E. e dell'Amministrazione. 2. Gli obiettivi da perseguire come prioritari sono i seguenti: A) Personale ispettivo tecnico. Problematiche attinenti ai processi innovativi nella scuola ed ai compiti di promozione e verifica propri della funzione ispettiva. B) Personale direttivo. Problematiche organizzative e didattiche attinenti ai processi innovativi nella scuola; Problematiche relative ai compiti di coordinamento e di gestione conseguenti alla prospettata più ampia autonomia delle istituzioni scolastiche. C) Personale docente delle scuole di ogni ordine e grado. Problematiche culturali e didattiche relative agli specifici insegnamenti, anche in relazione all'uso delle nuove tecnologie educative. Riconversione dei docenti interessati a processi di mobilità professionale. Problematiche attinenti all'educazione plurilingue nelle zone di minoranza linguistica. Problematiche attinenti all'integrazione degli alunni portatori di handicaps. Problemi attinenti all'educazione all'ambiente. D) Personale docente della scuola materna. Problemi relativi alla programmazione educativa. Problemi connessi alla continuità pedagogica - curriculare ed organizzativa tra scuola materna ed elementare, a partire dal personale delle sezioni del III anno, impegnati in specifici progetti di sperimentazione finalizzati agli obiettivi di cui sopra. E) Personale docente della scuola elementare. Problemi connessi all'attuazione dei nuovi ordinamenti e dei nuovi programmi con riferimento alle fasce di personale progressivamente interessato. Problemi connessi al raccordo con la scuola materna e con la scuola media. Preparazione dei docenti per l'attivazione dell'insegnamento della lingua straniera, nel quadro dei nuovi ordinamenti per la scuola elementare avendo riguardo alle esigenze derivanti dalla tutela delle minoranze linguistiche, ove presenti. F) Personale docente della scuola media. Problemi connessi alla programmazione interdisciplinare ai fini di una più completa applicazione dei programmi di insegnamento vigenti. Problemi dell'orientamento scolastico. Problemi relativi alla valutazione degli alunni. Problemi connessi ai fenomeni di abbandono e ripetenza con particolare riferimento alle aree di crisi ed ai transiti dalla scuola dell'obbligo alla scuola secondaria superiore. Problemi connessi all'educazione alla salute ed alla prevenzione delle tossicodipendenze. G) Personale docente della scuola dell'obbligo. Problemi relativi alle attività di istruzione degli adulti finalizzate al conseguimento dei titoli di studio. Formazione polivalente degli insegnanti di sostegno a partire dalla riconversione del titolo monovalente per il personale in servizio, compresi gli insegnanti di scuola materna. H) Personale docente della scuola secondaria superiore. Problemi connessi alla programmazione ed alla valutazione nella scuola secondaria superiore. Problemi connessi ai nuovi programmi ed a nuovi ordinamenti della scuola secondaria superiore. Problemi connessi alla diffusione delle metodologie e dei linguaggi informatici, anche in collegamento con il piano nazionale per l'informatica già in atto. Problemi relativi all'orientamento ed al passaggio dalla scuola alla vita attiva, con particolare riferimento alle esperienze di alternanza scuola-lavoro. Problemi dell'educazione alla salute e della prevenzione delle tossico-dipendenze. I) Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario. Problemi connessi alla nuova organizzazione del lavoro derivante dall'introduzione dei profili professionali. Problemi conseguenti alla rafforzata autonomia delle istituzioni scolastiche. Problemi connessi con l'introduzione delle tecnologie informatiche per la gestione amministrativa delle scuole. L) Personale delle istituzioni educative. Problematiche relative alle esigenze specifiche delle istituzioni educative. 3. La quota parte dei fondi da riservare in bilancio secondo quanto previsto dall', comma 1, è ripartita sentite le organizzazioni sindacali, in relazione alle categorie di personale cui si riferiscono le attività finanziate, tenendo particolarmente conto delle iniziative di aggiornamento finalizzate ai processi di innovazione in atto. 4. I fondi sono ripartiti annualmente, di norma, entro il 1 settembre tra le province secondo un parametro definito in proporzione al numero dei circoli didattici delle scuole medie, degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ed artistica e delle altre istituzioni scolastiche ed educative funzionanti in ciascuna provincia e del numero delle unità di personale direttivo, docente, educativo ed amministrativo, tecnico ed ausiliario in servizio. Tale parametro sarà integrato mediante la maggiorazione fino ad 1/3 degli indici sopra indicati per le province che, sentite le organizzazioni sindacali, saranno individuate dal Ministro della pubblica istruzione come aree richiedenti interventi particolari. 5. I criteri di ripartizione sopra definiti possono essere modificati, con la stessa procedura di cui al comma 1, qualora vengano ad emergere nuove esigenze. 6. Il Ministro della pubblica istruzione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, stabilisce i criteri e le modalità per la partecipazione del personale interessato alle iniziative di aggiornamento di carattere nazionale. 7. Per le iniziative di aggiornamento e formazione in servizio, programmate per ambiti di utenza più ampi di quelli della singola unità scolastica, i provveditori agli studi dispongono l'affissione di apposito avviso all'albo dell'ufficio scolastico provinciale. Si osserva la stessa procedura per le iniziative di aggiornamento e formazione in servizio, organizzata a livello nazionale o regionale, delle quali deve essere data comunicazione ai singoli provveditori. 8. Delle iniziative medesime è data altresì comunicazione a tutte le scuole della provincia. I capi di istituto dispongono conseguentemente l'affissione di apposito avviso all'albo della scuola. Le iniziative di aggiornamento e formazione in attuazione del programma nazionale dovranno essere decise ogni anno, di norma, entro il mese di aprile a livello regionale ed entro il mese di giugno a livello provinciale e delle singole scuole. 9. Alle attività di aggiornamento o di formazione in servizio da realizzare nell'ambito di ciascuna unità scolastica, sarà destinato almeno un quinto dell'orario di servizio riguardante le attività non di insegnamento connesse con il funzionamento della scuola di cui all'art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417. 10. Il Ministro della pubblica istruzione, di intesa con le organizzazioni sindacali, definisce i criteri con cui procedere all'elaborazione graduale di un'anagrafe dei formatori per l'aggiornamento del personale docente, direttivo educativo, ATA, che costituirà la base per la compilazione di albi provinciali. A tal fine sarà definita, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una apposita scheda di rilevazione, la cui impostazione sarà concordata con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto. 11. L'elaborazione di tale anagrafe avrà come fase preliminare la ricognizione di coloro che sono stati chiamati ad operare, quali formatori, nelle attività documentate di aggiornamento sinora svolte dall'Amministrazione direttamente o in regime di convenzione con enti o associazioni professionali o da IRRSAE, CEDE, BDP, registrandone, mediante la scheda di cui al comma 10, i requisiti culturali e professionali, nonché le esperienze da essi compiute nelle attività specifiche di cui trattasi. 12. Saranno, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, definiti i requisiti e titoli di accesso agli albi provinciali. A ciò si provvede con decreto del Ministro della pubblica istruzione da emanarsi sulla base di intese raggiunte in sede di accordo decentrato a livello nazionale con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto. 13. Nel definire i requisiti per l'iscrizione all'albo, si tiene conto dei titoli universitari, dei titoli di specializzazione post-laurea e delle esperienze documentate di formazione, siano esse quelle compiute in qualità di docente siano esse quelle compiute in qualità di discente, nonché delle esperienze documentate in attività di innovazione e sperimentazione didattica delle esperienze, sempre documentate, compiute nei gruppi di lavoro presso i provveditorati agli studi. 14. In sede di prima applicazione del presente decreto potranno accedere, a domanda, agli albi provinciali dei formatori coloro che risulteranno inclusi nell'anagrafe in base alla ricognizione preliminare di cui al comma 11 che risultino in possesso dei requisiti stabiliti dall'apposito decreto del Ministro della pubblica istruzione e che dichiarino disponibilità a frequentare i corsi di formazione di cui al comma 15. 15. Contestualmente alla progressiva formazione dell'anagrafe e degli albi provinciali sarà data attuazione ad un piano pluriennale di formazione dei formatori, i cui criteri saranno definiti previa consultazione delle organizzazioni sindacali sopra indicate. Per le attività di formazione svolte dopo la costituzione degli albi provinciali, in caso di mancanza in questo ambito delle competenze necessarie, queste saranno ricercate all'interno dell'anagrafe periodicamente aggiornata. 16. Con la stessa procedura di cui al comma 10 saranno definite le modalità di verifica dell'attuazione dei criteri previsti per l'aggiornamento e la formazione in servizio, modalità che dovranno prevedere anche la sistematica utilizzazione del servizio ispettivo tecnico e nell'ambito delle rispettive funzioni specifiche, del personale direttivo. 17. Per il personale direttivo e ATA l'aggiornamento può svolgersi durante l'orario di servizio ordinario e, in via prioritaria, durante i periodi di sospensione delle lezioni. 18. Fermo restando il diritto al rimborso delle spese viaggio ed al trattamento di missione previsto dalla vigente normativa, per le attività di aggiornamento fuori sede, senza esonero dal servizio, rientranti in programmi specificamente approvati dall'Amministrazione le ore eccedenti il normale obbligo di servizio verranno retribuite secondo il regime dello straordinario per tutto il personale della scuola, sempre che l'attività non risulti compensata con il fondo di incentivazione. 19. Le spese conseguenti alle attività di cui ai precedenti commi, a qualunque titolo dovute, ivi compresi i compensi e i rimborsi previsti dal comma 18, devono far carico sugli stanziamenti iscritti negli appositi capitoli di bilancio per l'aggiornamento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-04-10;209#art-10

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