Capo V
Art. 20
Informazione
In vigore dal 2 giu 1987
1. L'Amministrazione della pubblica istruzione assicura una preventiva, costante e tempestiva informazione ai sindacati più rappresentativi, che organizzano su scala nazionale le categorie del personale ispettivo tecnico periferico direttivo, docente, educativo e non docente delle istituzioni scolastiche ed educative, con particolare riferimento alle materie che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro, la politica degli organici, il funzionamento dei servizi e le innovazioni tecnologiche inerenti all' organizzazione del lavoro.
2. A livello centrale l'informazione è assicurata attraverso incontri periodici, in cui potrà essere effettuata anche la verifica delle modalità e dei tempi di applicazione delle intese contrattuali.
3. A livello regionale e provinciale l'informazione è assicurata attraverso le commissioni sindacali previste, rispettivamente, dall' della legge 20 maggio 1982, n. 270, e dall' della legge 9 agosto 1978, n. 463. Si osservano le norme procedurali di cui al citato della legge n. 463 del 1978.
4. In occasione di interventi di progettazione di nuovi sistemi informativi a base informatica o di modifica dei sistemi preesistenti, concernenti i servizi amministrativi della scuola, le organizzazioni sindacali saranno informate sulle loro caratteristiche generali. Potranno essere altresì costituiti gruppi misti con funzioni consultive.
5. L'informazione sarà fornita secondo modalità tali da assicurare, in ogni caso, la continuità dell'azione amministrativa.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-04-10;209#art-20