Capo VI
Art. 25
Diritto di affissione
In vigore dal 2 giu 1987
1. Le organizzazioni sindacali dei dipendenti hanno diritto di affiggere, in appositi spazi che l'Amministrazione ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutto il personale all'interno dell'unità scolastica, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-04-10;209#art-25