Capo VI
Art. 30
Assemblea
In vigore dal 2 giu 1987
1. Il personale ha diritto di partecipare alle assemblee sindacali per dieci ore annue pro-capite senza decurtazione della retribuzione.
Sono fatte salve le procedure previste dalle norme vigenti.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-04-10;209#art-30