Capo VI

Art. 29

Tutela dei dipendenti dirigenti sindacali

In vigore dal 2 giu 1987
1. Il trasferimento d'ufficio per incompatibilità dei dirigenti sindacali, componenti di organi statuari delle organizzazioni sindacali, può essere disposto previo nulla osta delle organizzazioni sindacali di competenza. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano fino alla fine dell'anno successivo alla data di cessazione dell'incarico.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-04-10;209#art-29

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