Capo VI

Art. 26

Garanzie nelle procedure disciplinari

In vigore dal 2 giu 1987
1. Nei procedimenti dinanzi alle commissioni di disciplina deve essere garantito ai dipendenti l'esercizio del diritto di difesa con l'assistenza, se richiesta dall'interessato, di un legale o di un rappresentante sindacale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-04-10;209#art-26

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