Capo V
Art. 21
Verifica
In vigore dal 2 giu 1987
1. Con decorrenza annuale, di regola entro il mese di settembre, le delegazioni stipulanti l'accordo recepito dal presente decreto, effettueranno una verifica sullo stato di attuazione dell'accordo stesso in ogni sua parte con particolare riferimento alla programmazione del lavoro e degli orari, ai piani di produttività, ai criteri di incentivazione, al funzionamento ed all'efficacia dei servizi in favore dell'utenza.
2. Sulla base dei risultati delle predette verifiche le parti potranno formulare osservazioni e proposte da allegare alla relazione indicata dall' della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, o da porre a base di iniziative dirette a rimuovere eventuali ostacoli alla compiuta e tempestiva attuazione delle intese.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-04-10;209#art-21