Capo VI
Art. 24
Locali per le rappresentanze sindacali
In vigore dal 2 giu 1987
1. Salvo quanto disposto dalla legge 18 marzo 1968, n. 249, in ciascuna unità scolastica con almeno 200 dipendenti è consentito alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, per l'esercizio delle loro funzioni, l'uso di un idoneo locale, se disponibile all'interno della struttura.
2. Nelle unità scolastiche con un numero inferiore di dipendenti le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative hanno diritto ad usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni, se sia disponibile nell'ambito della struttura.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-04-10;209#art-24