Capo VI
Art. 28
Referendum
In vigore dal 2 giu 1987
1. L'Amministrazione deve consentire lo svolgimento, fuori dell'orario di lavoro, di "referendum", sia generale che di categoria, su materie inerenti all'attività sindacale indetti dalle organizzazioni sindacali tra i lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i dipendenti appartenenti all'unità scolastica e alla categoria particolarmente interessata.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-04-10;209#art-28