Capo VI

Art. 28

Referendum

In vigore dal 2 giu 1987
1. L'Amministrazione deve consentire lo svolgimento, fuori dell'orario di lavoro, di "referendum", sia generale che di categoria, su materie inerenti all'attività sindacale indetti dalle organizzazioni sindacali tra i lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i dipendenti appartenenti all'unità scolastica e alla categoria particolarmente interessata.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-04-10;209#art-28

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo