Capo II

Art. 8

Indennità di carica

In vigore dal 8 dic 1987
1. Le misure delle indennità di carica che possono essere attribuite ai presidenti ed ai segretari degli istituti di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi, della biblioteca di documentazione pedagogica e del Centro europeo dell'educazione, previa deliberazione dei consigli direttivi, indennità da imputare a carico dei bilanci dei rispettivi istituti, sono fissate con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro. 2. Il decreto di cui al comma 1 determina anche la misura delle indennità di carica relative agli anni precedenti.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-04-10;209#art-8

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