Capo II

Art. 4

Passaggi di qualifica o di livello retributivo

In vigore dal 2 giu 1987
1. Nei passaggi a qualifica o livello retributivo superiori conseguiti successivamente al 31 dicembre 1986, oltre allo stipendio base del livello di nuovo inquadramento, compete la retribuzione individuale di anzianità in godimento alla data del passaggio. 2. I benefici di cui al comma 1, non sono cumulabili con quelli derivanti dai riconoscimenti dei servizi previsti agli effetti della carriera dalle vigenti norme.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-04-10;209#art-4

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