Capo II

Art. 9

Fondo di incentivazione

In vigore dal 2 giu 1987
1. Il fondo di incentivazione, previsto dall' del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, sarà destinato alla realizzazione di programmi finalizzati a migliorare l'efficienza e la qualità dei servizi scolastici. L'accesso al fondo è aperto a tutto il personale della scuola sulla base della dichiarata disponibilità a partecipare a programmi relativi in particolare ad attività di tipo didattico, di collaborazione con gli organi direttivi e collegiali, di orientamento e di innovazione didattica anche in rapporto con il mondo produttivo, di documentata partecipazione ad iniziative di aggiornamento, di miglioramento della gestione amministrativa delle scuole, con specifico riferimento al processo di autonomia delle stesse e dell'informatizzazione dei servizi. 2. Il fondo sarà pertanto utilizzato per corrispondere, a decorrere dall'anno scolastico 1987-1988, un compenso al personale della scuola materna, elementare, secondaria, degli istituti e dei licei artistici, e delle istituzioni educative che - essendosi preventivamente dichiarato disponibile alle attività di cui sopra, ivi comprese le supplenze brevi da retribuire ai sensi dell' - abbia partecipato con maggior impegno di lavoro ai programmi di cui sopra. Per i coordinatori amministrativi si terrà conto degli specifici carichi di lavoro. 3. Il Ministro della pubblica istruzione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, indica, per ciascun ordine e grado di scuola, gli obiettivi prioritari con riferimento alle attività di cui al comma 1. 4. Le modalità ed i criteri per la ripartizione del fondo di cui al presente articolo e per la erogazione dei compensi vengono definiti, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in sede di negoziazione decentrata nazionale. 5. Sulla base dei criteri di cui al comma 4, analoghi compensi possono essere corrisposti a carico del fondo al personale comandato presso gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, la Biblioteca di documentazione pedagogica ed il Centro europeo dell'educazione a seguito delle apposite procedure concorsuali. 6. Al personale collocato permanentemente fuori ruolo ai sensi dell' della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, a quello di cui al comma decimo dell' della legge 20 maggio 1982, n. 270, nonché al personale mantenuto ad esaurimento ai sensi del quarto comma dell'art. 63 della medesima legge, e a quello in servizio presso il Ministero degli affari esteri ai sensi delle vigenti disposizioni, il compenso è corrisposto a carico del fondo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-04-10;209#art-9

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