Sez. III
Art. 16
Comunicazione di dati
In vigore dal 1 dic 1987
1. Gli enti considerati nell', n. 8, dello statuto speciale e nell' del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1969, n. 871, sono tenuti a trasmettere alla giunta regionale, secondo le modalità stabilite con legge regionale, le situazioni periodiche, i bilanci ed i verbali delle assemblee.
2. Tutte le notizie ed informazioni che, riguardo agli enti indicati nel comma 1, pervengono alla giunta regionale sono coperte dal segreto di ufficio anche nei rapporti con le pubbliche amministrazioni.
3. Le situazioni periodiche ed i bilanci debbono essere elaborati in cifre complessive, con esclusione di ogni riferimento a singoli nominativi, e non possono essere diversi dai documenti che gli enti sono comunque tenuti a produrre alla Banca d'Italia.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-01-15;469#art-16