Capo I
Art. 5
Attribuzione di funzioni amministrative agli enti locali
In vigore dal 1 dic 1987
1. Fermo quanto disposto dagli dello statuto, nelle materie di competenza primaria la regione Fr.-V.G., con proprie leggi, determina ed attribuisce agli enti locali le funzioni amministrative. Allo stesso modo si provvede per l'attribuzione agli enti locali di funzioni amministrative, pertinenti a materie di competenza secondaria, se tali funzioni siano comprese fra quelle già trasferite dallo Stato alla regione.
2. La legge regionale appresta i necessari adeguamenti normativi nell'ordinamento degli enti, cui le funzioni sono attribuite, ed ogni altra previsione rivolta a renderne possibile l'esercizio.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-01-15;469#art-5