Capo I

Art. 8

Ulteriori deleghe e conversione di deleghe in trasferimenti di funzioni

In vigore dal 1 dic 1987
1. Salvo quanto previsto dal comma 2, le funzioni delegate alle regioni ordinarie in forza del D.P.R. n. 616, che già non spettino per competenza propria alla regione Fr.-V.G., vengono delegate anche a questa ultima, relativamente al suo territorio, in applicazione dell' dello statuto speciale. 2. Le funzioni delegate alle regioni ordinarie in forza del D.P.R. n. 616, se riguardano materie comprese nell' dello statuto speciale, sono, nel Friuli-Venezia Giulia, trasferite alla regione Fr.-V.G. per la parte che già non le spetti per competenza propria. 3. Le funzioni già delegate alla regione Fr.-V.G. in materie comprese nell' dello statuto speciale si considerano trasferite alla regione stessa. 4. Le funzioni trasferite con il D.P.R. n. 616 alle regioni ordinarie, per la parte che esorbiti dalle competenze attribuite dallo statuto speciale alla regione Fr.-V.G., sono delegate a quest'ultima, relativamente al suo territorio. 5. Per l'esercizio delle funzioni delegate rimangono ferme le disposizioni dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-01-15;469#art-8

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