Capo II

Art. 11

Funzioni del conservatore del libro fondiario

In vigore dal 1 dic 1987
1. Nei procedimenti relativi agli affari tavolari il conservatore del libro fondiario esercita le funzioni di cancelliere.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-01-15;469#art-11

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