Capo II
Art. 11
Funzioni del conservatore del libro fondiario
In vigore dal 1 dic 1987
1. Nei procedimenti relativi agli affari tavolari il conservatore del libro fondiario esercita le funzioni di cancelliere.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-01-15;469#art-11