Capo I

Art. 9

Estensione alla regione Fr. V.G. di ulteriori facoltà e poteri

In vigore dal 1 dic 1987
1. Sono estesi, altresì, alla regione Fr.-V.G., in quanto non ne sia già investita, ogni facoltà o potere attribuiti alle regioni ordinarie con il D.P.R. n. 616 o con altri provvedimenti legislativi, alle condizioni, con le modalità ed entro i limiti per le stesse previsti. 2. È anche applicabile nei confronti della regione Fr.-V.G., se non comporti riduzione delle sue competenze, ogni altra disposizione o previsione del D.P.R. n. 616 diversa da quelle attributive di funzioni, facoltà o poteri.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-01-15;469#art-9

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