Capo I
Art. 7
Attribuzione alla regione Fr.-V.G. di ulteriori funzioni amministrative
In vigore dal 1 dic 1987
1. Fermo restando quanto previsto nel comma 3 dell', sono attribuite alla regione Fr.-V.G., in aggiunta alle funzioni amministrative che già le competono, ogni altra funzione amministrativa che, dismessa dallo Stato per effetto del D.P.R. n. 616 nel territorio delle regioni ordinarie, sia ancora di competenza statale nel Friuli-Venezia Giulia, nonché ogni altra funzione amministrativa che dallo stesso D.P.R. n. 616 o da altro provvedimento legislativo sia stata comunque conferita alle regioni ordinarie e non sia stata ancora estesa alla regione Fr.-V.G.
2. Al trasferimento delle funzioni di cui all'art. 44 del D.P.R. n. 616 si provvederà con successivo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'art. 65 dello statuto speciale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-01-15;469#art-7