Sez. II
Art. 12
Esclusività della legittimazione della regione ad agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi
In vigore dal 1 dic 1987
1. Nessuna azione può essere promossa nell'interesse della regione Fr.-V.G., nè questa può stare in giudizio, davanti ad alcun giudice, se non per specifica determinazione della giunta regionale, la quale provvede altresì alla designazione dei difensori.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-01-15;469#art-12