Capo II

Art. 10

Custodia degli originali dei decreti tavolari

In vigore dal 1 dic 1987
1. Gli originali dei decreti tavolari vengono conservati, assieme alle domande, presso gli uffici del libro fondiario.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-01-15;469#art-10

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