Sez. IV
Art. 17
Polizia locale, urbana e rurale
In vigore dal 1 dic 1987
1. La regione Fr.-V.G. è titolare delle funzioni di polizia amministrativa nelle materie elencate negli dello statuto speciale.
2. La delega alla regione Fr.-V.G. di funzioni amministrative statali si considera conferita anche per le funzioni di polizia amministrativa ad esse pertinenti.
3. Nella regione Fr.-V.G. si applicano gli del D.P.R. n. 616.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-01-15;469#art-17