Sez. IV
Art. 22
Finanziamento delle funzioni trasferite e delegate
In vigore dal 1 dic 1987
1. Agli oneri derivanti alla regione Fr.-V.G. dall'esercizio delle funzioni trasferite con il presente decreto si provvede a norma dell' della legge 6 agosto 1984, n. 457.
2. Al finanziamento delle funzioni delegate alla regione Fr.-V.G. con il presente decreto o con altre leggi si provvede mediante somme da prelevarsi dagli stanziamenti di spesa del bilancio statale relativi alle stesse funzioni delegate.
3. Per lo svolgimento da parte della regione Fr.-V.G. delle funzioni amministrative ad essa delegate sarà attribuita alla medesima, per le spese di funzionamento, una somma pari al 10 per cento dell'ammontare delle spese operative connesse all'esercizio della delega stessa.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 gennaio 1987
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri
SCALFARO, Ministro dell'interno
GORIA, Ministro del tesoro
VISENTINI, Ministro delle finanze
PANDOLFI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste
VIZZINI, Ministro per gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 novembre 1987
Atti di Governo, registro n. 69, foglio n. 45
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-01-15;469#art-22