Sez. IV

Art. 20

Trasferimento di uffici e personale dello Stato

In vigore dal 1 dic 1987
1. Gli ispettorati dell'alimentazione operanti nel territorio regionale sono trasferiti alla regione Fr.-V.G. 2. Per il trasferimento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965, n. 1116. 3. I dipendenti dello Stato comunque in servizio presso gli uffici indicati nel comma 1 sono posti a disposizione della regione Fr.-V.G. Al loro inquadramento nel ruolo regionale si provvede, con il loro consenso, nel rispetto delle posizioni economiche già acquisite ed, in quanto possibile, delle posizioni giuridiche che siano compatibili con lo stato giuridico del personale regionale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-01-15;469#art-20

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo